Se producete candele profumate, spray per ambienti, diffusori a bastoncini, fondenti profumati o altri prodotti a base di fragranze nell’Unione europea, avrete probabilmente incontrato il termine UFI nelle schede di dati di sicurezza, sulle etichette CLP o nei documenti dei fornitori.

È un codice breve, ma può determinare se il prodotto finito richiede una notifica ai centri antiveleni, un aggiornamento dell’etichetta e una gestione più rigorosa della formula prima dell’immissione sul mercato.
Che cos’è un codice UFI?
UFI significa identificatore unico di formula. È un codice alfanumerico di 16 caratteri che collega una miscela pericolosa immessa sul mercato alle informazioni trasmesse agli organismi designati e ai centri antiveleni.
Formato tipico:
UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
In caso di esposizione, il codice permette di identificare più rapidamente il prodotto e la relativa composizione. Non è un elemento decorativo: deve corrispondere alle informazioni presentate mediante la procedura PCN.
UFI e PCN non sono la stessa cosa
| Termine | Significato |
|---|---|
| UFI | Codice visibile sull’etichetta o, in alcuni casi, nella SDS |
| PCN | Notifica ai centri antiveleni collegata al codice |
| CLP | Regolamento UE su classificazione, etichettatura e imballaggio |
| SDS | Scheda di dati di sicurezza |
Generare un UFI non conclude il processo. Se la miscela rientra nell’ambito di applicazione, il codice deve essere collegato a una notifica PCN valida per i mercati interessati.
Quando un prodotto richiede UFI e PCN?
In generale, il requisito si applica a una miscela:
- immessa sul mercato dell’UE;
- classificata come pericolosa per la salute umana o per pericoli fisici ai sensi del CLP;
- destinata a uso dei consumatori, professionale o industriale.
Può riguardare spray, diffusori, candele, fondenti, fragranze vendute come materie prime e altri prodotti profumati, in funzione della classificazione finale.
Il fattore decisivo non è la categoria commerciale. È la classificazione CLP della miscela finita.
Quando normalmente non è previsto?
Di norma, UFI e PCN non sono richiesti quando il prodotto finito non è classificato per pericoli per la salute o pericoli fisici. La sola classificazione ambientale non attiva normalmente l’obbligo PCN.
Un prodotto senza obbligo UFI può comunque richiedere:
- elementi dell’etichetta CLP;
- indicazione EUH208;
- etichettatura ambientale;
- SDS o altra documentazione per clienti professionali.
L’assenza dell’obbligo UFI non elimina gli altri adempimenti CLP.
Perché conta il carico di fragranza
Le fragranze sono miscele complesse. Possono contenere sensibilizzanti, irritanti, sostanze infiammabili o componenti pericolosi per l’ambiente.
La concentrazione finale di un componente può essere stimata così:
concentrazione finale = percentuale di fragranza × concentrazione del componente nella fragranza ÷ 100
Esempio:
- la fragranza contiene il 12% di un componente Skin Sens. 1B;
- viene utilizzata al 3% in uno spray;
- concentrazione finale: 3 × 12 ÷ 100 = 0,36%.
Il valore deve poi essere valutato secondo le regole CLP. Non esiste quindi una percentuale universalmente “senza UFI” valida per tutte le fragranze.
Perché spray, candele e diffusori danno risultati diversi
| Prodotto | Aspetti da verificare |
|---|---|
| Spray per ambienti | Percentuale di fragranza, classificazione della base e possibile infiammabilità |
| Candela profumata | Classificazione della miscela finita alla percentuale effettiva di fragranza |
| Diffusore a bastoncini | Carico di fragranza generalmente elevato e classificazione della base |
| Fondente profumato | Classificazione della miscela di cera, fragranza e additivi |
| Sapone | Percentuale di fragranza e normativa specifica applicabile al prodotto |
| Profumo solido in cera | Uso previsto, percentuale e classificazione della formula |
La categoria commerciale non determina l’obbligo. La decisione dipende dalla classificazione CLP della miscela finita.
Posso usare l’UFI del fornitore?
Normalmente non per il prodotto finito. L’UFI del fornitore identifica la fragranza come miscela fornita. Quando la incorporate in una nuova formula create una miscela diversa, con composizione e classificazione proprie.
Il prodotto finito può richiedere una propria valutazione CLP, una propria notifica PCN e un proprio UFI.
Il concetto di miscela nella miscela (MiM) permette, in determinate condizioni, di identificare una miscela componente mediante identificatore del prodotto e UFI quando la composizione completa non è disponibile al notificante. È uno strumento per la catena di approvvigionamento, non una scorciatoia che sostituisce la conformità del prodotto finito.
Quali informazioni servono per una PCN?
La notifica richiede normalmente informazioni strutturate, tra cui:
- identificatore e nome commerciale;
- dati del notificante;
- classificazione per salute e pericoli fisici;
- informazioni di etichetta;
- informazioni tossicologiche;
- componenti e intervalli di concentrazione;
- categoria e uso previsto;
- tipo e dimensione dell’imballaggio.
Per un piccolo marchio, formule fisse e registri di lotto chiari semplificano molto il processo. Variare percentuali, basi e additivi senza controllo rende più difficile sia la produzione sia la conformità.
Le regole cambiano tra i paesi UE?
Il quadro CLP è armonizzato, ma alcuni aspetti pratici restano nazionali:
- la notifica deve coprire ogni Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato;
- cambiano i requisiti linguistici;
- gli organismi designati possono avere procedure specifiche;
- possono esistere adempimenti amministrativi o tariffe;
- SDS ed etichetta devono essere nella lingua adatta al mercato.
La logica di classificazione è comune; l’immissione sul mercato va gestita paese per paese.
Qual è la situazione dal 1° gennaio 2025?
Il periodo transitorio per le precedenti notifiche nazionali si è concluso il 1° gennaio 2025. Le miscele per uso dei consumatori e professionale sono soggette ai requisiti armonizzati dal 2021; quelle per uso industriale dal 2024.
In pratica, le notifiche devono essere gestite secondo il sistema armonizzato PCN/UFI previsto dall’allegato VIII del CLP.
Quando richiesto, l’UFI deve essere riportato in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile sull’etichetta. Per determinate miscele destinate esclusivamente a siti industriali o fornite senza imballaggio può essere indicato nella SDS, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Errori comuni con UFI e fragranze
1. Cercare una percentuale valida per tutte le fragranze
Non esiste. La soglia dipende da composizione e formula finale.
2. Pensare che “naturale” significhi esente da CLP
Componenti naturali possono essere allergeni, sensibilizzanti, irritanti o pericolosi per l’ambiente.
3. Copiare l’UFI del fornitore
Identifica la miscela fornita, non automaticamente il vostro prodotto.
4. Dimenticare la base
Una fragranza può essere utilizzabile a una certa percentuale, ma l’alcol o altri componenti della base possono introdurre pericoli fisici o per la salute.
5. Confondere “nessun UFI previsto” con “nessuna etichetta”
Possono comunque applicarsi obblighi di etichettatura CLP, EUH208, indicazioni ambientali e documentazione per clienti professionali.
Procedura pratica per i produttori
1. Definite il prodotto finito
Non valutate la fragranza isolatamente. Scrivete la formula reale, per esempio:
Spray per ambienti con 2% di fragranza in base X
oppure:
Candela in contenitore con 8% di fragranza in cera Y
2. Bloccate la formula
Registrate percentuale, base o cera, coloranti, additivi, uso, tipo di confezione e paesi di vendita.
3. Controllate SDS e certificato IFRA
Sono dati di ingresso, non sostituiscono la classificazione finale.
4. Classificate la miscela finita
È la classificazione che determina UFI e PCN.
5. Preparate l’etichetta
Quando applicabile, può includere pittogrammi, avvertenza, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, allergeni, UFI, dati del fornitore e quantità nominale.
6. Presentate la PCN
Se il prodotto rientra nell’ambito, la notifica va effettuata prima dell’immissione sul mercato.
7. Controllate le modifiche
Cambiamenti di composizione, classificazione, informazioni tossicologiche o identificatori possono richiedere un aggiornamento o un nuovo UFI.
Che cosa significa “fragranza UFI-friendly”?
AROMA + WAX utilizza questa definizione in modo circoscritto. Non è corretto presentare una fragranza come universalmente esente da UFI.
Una formulazione più precisa è:
Nessuna notifica PCN/UFI prevista fino a X% in una specifica applicazione, sulla base del calcolo CLP per la base e la percentuale indicate.
Esempio:
Nessuna notifica PCN/UFI prevista fino al 2% negli spray per ambienti*
La nota deve specificare:
*Sulla base del calcolo CLP per l’applicazione e la percentuale indicate. La classificazione del prodotto finito resta responsabilità dell’azienda che lo immette sul mercato. Possono comunque applicarsi EUH208 e/o etichettatura ambientale.
Conclusione
L’UFI esiste per permettere ai centri antiveleni di accedere rapidamente a informazioni accurate in caso di esposizione. Per i produttori, il modo più efficace di gestirlo è lavorare con formule fisse, documenti ordinati e classificazione del prodotto finito.
Per prodotti a basso dosaggio, selezionare fragranze che semplificano il percorso normativo può ridurre incertezza, correzioni di etichetta e sorprese prima del lancio.
Prodotti profumati a basso dosaggio
Scoprite le fragranze adatte a spray, saponi, profumi solidi in cera e altre applicazioni attentamente dosate. Le indicazioni devono sempre essere lette insieme alla specifica applicazione e percentuale.
Scoprite le fragranze UFI-friendly
Nota importante
Questa guida ha carattere generale e non sostituisce una valutazione CLP specifica del prodotto né una consulenza normativa. Classificazione, etichettatura e notifica restano responsabilità dell’azienda che immette il prodotto finito sul mercato.
Fonti consultate
- ECHA — Identificatore unico di formula e notifiche ai centri antiveleni: https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/support
- ECHA — Obblighi per le miscele pericolose: https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/know-your-obligations
- EUR-Lex — Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2024/2865: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2865
- Commissione europea — Centri antiveleni: https://health.ec.europa.eu/chemical-safety/poison-centres_en